|
|
|
 |
| |
|
Un impianto elettrico
industriale, è il
complesso di componenti
elettrici, anche a
tensione nominali
diverse, destinati alla
produzione,
distribuzione e
utilizzazione
dell’energia elettrica.
I componenti
fondamentali di un
impianto sono:
·
i generatori,
·
i trasformatori,
·
le linee elettriche,
·
i carichi.
Nel sistema trovano
posto anche altri
componenti (gli
apparecchi di manovra,
di misura e di
regolazione, i relè, i
sistemi di protezione, i
sistemi elettronici di
potenza) necessari per
il suo buon
funzionamento. |
|
|
|
Le condizioni di
funzionamento di un
sistema elettrico sono
quelle di funzionamento
normale, in cui tutte le
grandezze elettriche a
regime hanno valori
contenuti in intervalli
stabiliti ai fini del
buon funzionamento del
sistema, e di
funzionamento anormale.
Nelle varie condizioni
di funzionamento si
possono presentare vari
problemi. Per la
risoluzione di tali
problemi i nostri
tecnici utilizzano
modelli matematici del
sistema, che vanno
formulati opportunamente
a seconda del problema
considerato.
|
|
Garantire le protezioni
in un sistema elettrico
significa assicurare le
protezioni contro: a)
corto circuiti, b)
sovraccarichi, c)
contatti indiretti. Si
parla di "corrente di
corto circuito" quando
la corrente anomala si
verifica in un circuito
elettricamente guasto,
mentre si parla di
"corrente di
sovraccarico" quando la
corrente anomala si
stabilisce in un
circuito elettricamente
sano.
Per la importanza che
tali condizioni anormali
hanno nella vita del
sistema elettrico, in
generale si fa
riferimento
principalmente ai corto
circuiti ed alle
sovratensioni.
|
|
|
|
RIEPILOGO LEGISLATIVO
Realizzare un impianto elettrico a "Regola
d'Arte" significa
realizzare l'impianto
nel rispetto delle
norme tecniche CEI
(Comitato Elettrotecnico
Italiano).
Negli ultimi anni ci
sono stati importanti
risvolti per la
realizzazione di
impianti elettrici
all'interno di edifici,
sia sul piano normativo
che sul piano
legislativo.
Nel 2008 c'è stato il
superamento definitivo
della
legge n. 46 del 13/03/90
"Sicurezza degli
impianti elettrici" e
del suo regolamento di
attuazione
D.P.R. n° 447 del 06
dicembre 1991;
infatti il decreto
n. 37 del 22 gennaio
2008 ha apportato
sostanziali variazioni
alle previgenti leggi in
materia di sicurezza
degli impianti elettrici
negli edifici, sia per
quanto riguarda gli
obblighi che le
responsabilità.
Sono stati infine
abrogati il
Dpr n. 547 del 27 aprile
1955, il
D.Lgs. n. 494 del 14
agosto 1996, il
D.Lgs. n. 626 del 19
settembre 1994 dal
D.Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 "Testo
Unico della Sicurezza",
in cui vengono apportate
sostanziali modifiche
rispetto alla normativa
previgente, in modo
particolare agli
obblighi ed alle
responsabilità del
datore di lavoro.
Rimane in vigore il
D.P.R. n. 462 del 22
ottobre 2001 per
quanto concerne la
denuncia di
installazione dei
dispositivi di
protezione dalle
scariche atmosferiche e
dei dispositivi di messa
a terra di impianti
elettrici ed impianti
elettrici pericolosi. |
 |
|
|
|
|
 |
|